Statuto - Mosaico Azioni per i Rifugiati
139
page-template-default,page,page-id-139,bridge-core-3.1.6,cookies-not-set,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Statuto

Titolo 1: Caratteri Generali.

Art. 1 – Denominazione e Simbolo
L’Associazione di Promozione Sociale ed ente del terzo settore, di cui le pagine seguenti rappresentano lo Statuto, è denominata «MOSAICO – Azioni per i Rifugiati», siglabile negli atti M.A.R., ed il suo logo è rappresentato da una casa costruita come un mappamondo, a simbolo di accoglienza di tutte le donne e tutti gli uomini provenienti da qualunque parte del mondo, con sotto il nome dell’Associazione.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Torino, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l’associazione è iscritta.
L’Associazione potrà comunque aprire e chiudere sedi secondarie e sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico in altri luoghi e città del Piemonte. L’eventuale variazione della sede potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea in seduta straordinaria.
 
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
 
 

Titolo 2: Oggetto Sociale.

Art. 4 – Origine e Tipo dell’Associazione
L’Associazione nasce dalla volontà di alcuni rifugiati, provenienti da diversi continenti, che hanno trovato accoglienza a Torino, e che hanno dovuto affrontare le vicissitudini dell’approdo e dell’inserimento Sociale. Dalle loro esperienze è nata l’idea di creare inizialmente un’associazione con fini di solidarietà verso altri rifugiati presenti in Italia, e in particolare, in Piemonte e a Torino. Tale Associazione si proponeva di dare informazioni di varia natura per affrontare i primi momenti e di organizzare occasioni d’incontro, sensibilizzazione e collaborazione con le realtà locali per aiutare i rifugiati e le loro famiglie, nel lungo percorso di radicamento territoriale e inserimento Sociale.
Dalla sua origine, l’Associazione si è espansa ed è ora composta non solo da rifugiati ma anche da cittadini italiani non rifugiati.
L’associazione di Promozione Sociale ha come fine il poter promuovere, ove necessario, anche attività con intenti mutualistici, pur rimanendo l’attività con fini di solidarietà, la principale finalità.
 
Art. 5 – Scopo
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: fini di solidarietà; intento mutualistico; assenza del fine di lucro; democraticità della struttura e uguaglianza dei Soci; elettività e gratuità delle cariche associative.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi Sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Le cariche all’interno dei suddetti Organi Sociali vengono attribuite dal rispettivo Organo.
Tutti i membri degli Organi Sociali devono essere Soci.
 
Art. 6 – Finalità
La finalità di utilità sociale dell’organizzazione consiste nella promozione dei diritti di tutti i rifugiati sia in Italia che all’estero. L’Associazione si prefigge di perseguire questa finalità svolgendo attività e prestazioni di servizi nell’ambito sociale o direttamente ad esso connesse.

L’Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali di assistenza sociale nei confronti dei propri soci e di terzi in stato di necessità.

È fatto divieto di distribuire,durante la vita dell’Associazione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 7 – Attività di utilità sociale
L’Associazione persegue le proprie attività nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.
Nel perseguire la finalità principale di promozione dei diritti dei rifugiati, l’Associazione opera svolgendo attività di utilità sociale a favore dei propri associati, mediante:
la collaborazione a progetto con i propri associati, in progetti rivolti a valorizzare le competenze del socio in veste di coordinatore, assistente o consulente, nonché mediante l’assunzione di personale appartenente a fasce deboli e vulnerabili legislativamente individuate e che lo status di rifugiato comporta;
• l’assistenza e la consulenza legale;
• la mediazione culturale;
la promozione d’iniziative culturali e sociali volte all’aggregazione del gruppo nel contesto territoriale locale;
la creazione di una rete di contatti territoriali, nazionali e internazionali volti all’approfondimento riguardo alle tematiche inerenti al rifugio, alla ricerca e allo sviluppo sinergico di programmi volti all’integrazione e alla promozione di contesti lavorativi equi e costruttivi;
lo studio dei fenomeni sociali, giuridici, psicologici legati all’arrivo, alla presenza e alla permanenza dei rifugiati sul territorio italiano; la raccolta di informazioni e documentazione sul fenomeno del rifugio e, più in generale, dell’immigrazione;
il sostegno e la promozione di iniziative e progetti sia a livello nazionale che internazionale, anche promosse da altre organizzazioni, finalizzate al miglioramento delle condizioni politiche e sociali delle popolazioni provenienti da aree soggette ad ampi flussi migratori.
favorire lo sviluppo del volontariato sia in Italia che all’estero per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Eventuali servizi a terzi verranno svolti in maniera ausiliaria e sussidiaria secondo le seguenti direzioni:
promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sull’asilo e materie correlate (mediante l’organizzazione di convegni, seminari e corsi, etc…) rivolta ai richiedenti asilo/rifugiati, alle istituzioni ed alla collettività;
realizzazione di progetti, sia a livello nazionale che internazionale, per favorire l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo. In particolare, l’Associazione svolgerà anche attività direttamente indirizzate a richiedenti asilo e rifugiati nei settori della formazione, mediazione, informazione, mediante la creazione di strutture e reti preposte all’accoglienza e all’integrazione dei suddetti soggetti;
collaborazione con i soggetti facenti parte della rete di enti, istituzioni e persone impegnate in questo settore;
promozione della tutela dei diritti sia innanzi a diniego ingiustificato dello status di rifugiato, sia nella gestione e nell’organizzazione della vita quotidiana, favorendo attività costruttive in linea con la normativa italiana vigente, adoperandosi anche a fornire pareri giuridici e a procurare tutela in contenzioso qualora se ne ravvisi la necessità.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L’associazione ai sensi del Dlgs 117 del 3 Luglio 2017, e per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via esclusiva e principale le proprie attività nell’ambito:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Ente può avvalersi sia di prestazioni retributive che di prestazioni gratuite nonché prevedere rimborsi spese a coloro che ne avranno diritto.
 
 

Titolo 3: Rapporti Esterni.

Art. 8 – Collaborazioni
L’Associazione, collabora attivamente con altre associazioni, istituzioni, enti di natura pubblica e privata, impegnati sui temi dell’asilo e dei diritti umani.
L’Associazione si propone come interlocutrice per le istituzioni locali, nazionali e internazionali su specifici progetti che perseguono gli obiettivi dell’Associazione.
 
 

Titolo 4: Soci.

Art. 9 – Definizione di Socio
Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Tutti i Soci, hanno gli stessi diritti in rapporto all’Associazione, e tutte le cariche dell’Associazione sono elettive.
 
Art. 10 – Tipologia dei Soci
Sono previsti i seguenti tipi di Soci.
Fondatori: i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
• Ordinari: coloro che partecipano all’Associazione con il versamento della quota Sociale annua e, unitamente, prestano servizio in ordine alle finalità dell’Associazione.
• Sostenitori: coloro che contribuiscono alle necessità dell’Associazione oltre che con il versamento della quota annua Associativa, con ulteriori incentivi.
Onorari: sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.
 
Art. 11 – Criteri di ammissione del Socio
L’aspirante Socio deve presentare domanda di ammissione per iscritto su carta semplice, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
La qualifica di Socio è subordinata all’accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione all’Associazione.
L’aspirante Socio a seguito dell’accoglimento della domanda, deve versare la quota annuale e depositare presso la segreteria dell’associazione copia dei documenti d’identità e n. 2 fotografie formato tessera.
 
Art. 12 – Diritti del Socio
I Soci in regola con il pagamento della quota Sociale, hanno tutti pari diritti, ovvero il diritto di:
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a. partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
b. votare ed accedere alle cariche Associative.
c. di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione.
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione, modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti.
 
Art. 13. – Doveri del Socio
I Soci hanno il dovere di:
osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli Organi Associativi;
a. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione, mantenendo una condotta coerente con le finalità perseguite dall’Associazione;
b. versare la quota Associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.
Il mancato adempimento di tali doveri costituisce giusta causa di esclusione del Socio.
 
Art. 14 – Esclusione e perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
 
 

Titolo 5: Organi dell’ente

Art. 15 – Organi dell’ente
Sono organi dell’ente:
L’Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo;
Staff dirigenziale;

Le cariche del consiglio direttivo vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari di tali cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.
 
Art. 16 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo deliberante per eccellenza.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni Socio ha uguale diritto di voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto.
La comunicazione della convocazione avverrà per iscritto anche mediante messaggi di posta elettronica inviati agli indirizzi e-mail forniti dai Soci, e/o affissione in bacheca presso la sede legale.
L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
giorno, ora e sede della prima convocazione;
• giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;
• ordine del giorno, cioè l’elenco degli argomenti che saranno trattati;
nel caso in cui l’Assemblea debba occuparsi dell’elezione di cariche Sociali, all’avviso di convocazione deve venir allegato l’elenco dei candidati alle cariche.
 
Art. 17 – Validità dell’Assemblea e delle delibere
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Le delibere dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. La delibera dell’Assemblea straordinaria riguardante l’eventuale scioglimento dell’Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
 
Art. 18 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata nell’ordine del giorno, che non sia di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
elezione del Consiglio direttivo;
elezione eventuale del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approvazione del rendiconto economico-finanziario;
approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
approvazione di eventuali Regolamenti;
deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

I. L’Assemblea straordinaria delibera:
sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
• sullo scioglimento dell’Associazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Per le eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, vengono redatti a cura di un segretario eletto in seno al Consiglio Direttivo, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’Assemblea, e vengono conservati e resi accessibili ai Soci.
 
Art. 19 – Valore delle delibere
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti.
 
Art. 20 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo ed esecutivo per eccellenza e impartisce le linee guida e le direttive necessarie per la gestione ordinaria delle attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea, che comprendono il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’associazione.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
I Membri possono essere destituiti per giusta causa, mediante pronuncia unanime dei Membri presenti alla seduta del Consiglio appositamente convocata, e ratificata dall’Assemblea; o per recesso volontario tramite dimissioni accettate dal Consiglio nella persona del Presidente e ratificate dall’Assemblea. La decisione del Consiglio è impugnabile innanzi al Collegio dei Probiviri, qualora sia presente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di giustificata assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta per posta elettronica agli indirizzi e-mail forniti dai membri del Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e resi accessibili a qualsiasi Socio che ne faccia richiesta motivata al Presidente.
 
Art. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei Soci o di altri Organi.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico – finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
i) identificare i componenti dello staff dirigenziale incaricato di gestire la parte amministrativa, finanziaria ed esecutiva dell’associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.
 
Art- 22 Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di giustificata assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
 
Art. 23 – Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile dei beni patrimoniale dell’associazione, inoltre, anche con l’aiuto di altri collaboratori, esegue le operazioni concerenti la gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione. Tiene aggiornati, secondo le norme in vigore, i libri contabili obbligatori, fornisce al Consiglio Direttivo tutti gli elementi necessari per compilazione del preventivo e del rendiconto annuale.
 
Art. 24 – Segretario
Il segretario sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà dell’Associazione di cui egli è responsabile; inoltre tiene l’elenco aggiornato degli associati, con relativi indirizzi, è incaricato di redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee degli associati, si occupa del resoconto delle attività delle comunicazioni agli associati.
 
Art. 25 – Staff Dirigenziale
Qualora ne si ravvisi la necessità, su proposta del Consiglio Direttivo, si può istituire uno staff dirigenziale. Lo staff dirigenziale sarà composto da un numero variabile di persone scelto in base alle esigenze dell’associazione.
Lo staff avrà poteri amministrativi, finanziari ed esecutivi.
 
Art. 26 – Collegio degli Arbitri o Probiviri
Qualora ne si ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l’assemblea può eleggere il Collegio Arbitrale o dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da cinque membri che durano in carica un anno tre anni e sono rieleggibili.
In caso di controversia tra un Socio e l’Associazione o un suo organo, o tra organi della stessa, il Collegio si riunisce per decidere sulla controversa deferita.
Il Collegio giudicante è composto da tre Soci Arbitri, che giudicano ex bono et aequo, come amichevoli compositori, senza formalità di procedura, rispettando il principio del contraddittorio. Il Socio e l’Associazione nomineranno ciascuno il proprio Arbitro scelto all’interno del Collegio. I due Arbitri, così nominati, nomineranno il terzo.
 
Art. 27 – Collegio dei Revisori dei Conti.
Qualora ne si ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l’assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori ed è composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non oltre tre mandati.
Al Collegio spetta il controllo sulla gestione economica dell’Associazione. I membri siedono di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e presentano relazioni sul rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e sul bilancio annuale di previsione.
 
 

Titolo 6: Entrate e Patrimonio Sociale.

Art. 28 – Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quote e contributi dei soci ed aderenti;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige rendiconto economico finanziario annuale consuntivo che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
 
Art. 29 – Patrimonio Sociale
E’ fatto divieto di ripartire tra i Soci gli eventuali proventi, anche in forma indiretta.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto.
In caso di scioglimento, dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell’atto di scioglimento ad altre associazioni di promozione Sociale, aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi dell’Associazione.
 
Art. 30 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione viene sciolta con il voto favorevole di tre quarti degli Soci nei seguenti casi:
volontà dei Soci esternata mediante Assemblea straordinaria;
impossibilità di realizzare le finalità dello Statuto;
La liquidazione del patrimonio verrà effettuata secondo le seguenti modalità: in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell’atto di scioglimento ad altre associazioni di promozione sociale, aventi fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi dell’Associazione secondo quanto previsto da norme vigenti.
 
Art. 31 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
 
 
Torino, 14 dicembre 2018